I disoccupati possono richiedere l’APE Sociale ma solo rispettando una specifica condizioni che molti ignorano.
Tra le categorie di cittadini che possono lasciare il mondo del lavoro con l’APE Sociale ci sono i disoccupati ma non avere un’occupazione non è sufficiente. C’è molto di più da sapere.
La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato l’APE Sociale insieme alla altre due misure in scadenza al 31 dicembre 2024, Opzione Donna e Quota 103. In attesa della Riforma delle Pensioni il Governo ha deciso di confermare i tre scivoli al momento sostenibili. Non ha apportato modifiche dato che i cambiamenti restrittivi erano stati introdotti con la Manovra precedente.
Possono lasciare il mondo del lavoro con l’APE Sociale, dunque, i disoccupati, i caregiver da almeno sei mesi, gli invalidi con percentuale minima del 74% e gli addetti alle mansioni gravose al compimento dei 63 anni e cinque mesi di età. Per quanto riguarda il requisito contributivo servono 30 anni di contribuzione per le prime tre categorie e 36 anni per chi svolge lavori gravosi. Ricordiamo che l’APE Sociale non è una vera e propria pensione ma un’indennità che accompagna fino alla pensione di vecchiaia che si raggiunge a 67 anni.
I disoccupati per richiedere l’APE Sociale devono aver maturato minimo 30 anni di contribuzione. C’è un’altra condizione valida per coloro che hanno terminato un contratto di lavoro a tempo determinato. Dovranno aver effettuato minimo 18 mesi di lavoro negli ultimi 3 anni prima della scadenza del termine.
Questi 18 mesi potranno essere stati svolti in maniera frammentata e non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro. Se tale condizione non dovesse essere soddisfatta si perderà il diritto all’APE Sociale pur rispettando tutti gli altri requisiti. I versamenti di contributi volontari, infatti, non riuscirebbero a cambiare la situazione dato che non riguarderebbero il periodo di tempo considerato.
La normativa (Legge numero 232/2016 comma 179) chiarisce come ad accedere allo scivolo sono solo i disoccupati che hanno interrotto l’attività lavorativa per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e per scadenza del contratto a tempo determinato se nei 36 mesi precedenti sono stati svolti almeno 18 mesi di attività.
Chi ha i requisiti può inoltrare domanda di APE Sociale. La prima finestra temporale si è conclusa lo scorso 31 marzo, ora c’è il secondo tempo ordinario fino al 15 luglio per inviare la richiesta di accertamento del diritto. Tardando – non oltre il 30 novembre – si entrerà in una graduatoria senza avere la certezza di poter approfittare dello scivolo. Tutto dipenderà, infatti, dalle risorse che rimarranno a disposizione.
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