Se vi sentite schiacciati dal pagamento mensile della rata del mutuo potete sospendere i versamenti. Vediamo quando è concesso.
Avete stipulato un mutuo in un periodo in cui economicamente avevate una situazione stabile ma ora i tempi sono cambiati e faticate a corrispondere quanto dovuto. Prima di cadere in un’insolvenza potreste fare domanda di sospensione dei pagamenti.
Il mutuo è l’unico strumento che tante persone hanno per comprare casa ma rappresenta una croce che si dovrà portare per un lunghissimo periodo di tempo, anche 25 o 30 anni. Ogni mese bisognerà pagare puntualmente la rata onerosa del finanziamento per non incorrere in problemi con l’istituto di credito. L’importo varia ma mediamente va dai 500 euro in su. In alcuni casi supera i 1000 euro rivelandosi un impegno gravoso per la famiglia.
Considerando la lunga durata del contratto può succedere che la cifra che inizialmente si pagava senza problemi possa diventare troppo cara per la situazione economica del periodo. Il costo della vita è aumentato negli ultimi anni così come i tassi di interesse (fatto che ha causato grossi problemi ai sottoscrittori di un mutuo a tasso variabile). Insomma prima di ritrovarsi con l’acqua alla gola meglio informarsi e capire se ci sono le circostanze per chiedere alla banca la sospensione dei pagamenti.
In Italia è previsto un Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa. Questo Fondo si rivolge ai proprietari di una prima casa che faticano a pagare la rata mensile e vorrebbero una sospensione dei versamenti a causa di situazioni di temporanea difficoltà economica. Ad occuparsi della gestione del Fondo è Consap.
I requisiti di accesso sono
Gli interessati dovranno fare domanda di sospensione alla banca presso la quale hanno sottoscritto il grosso finanziamento per comprare la prima casa. Saranno ammesse le richieste solo in caso di comprovata difficoltà del richiedente. Nello specifico le ipotesi in cui interverrà il Fondo sono
Al verificarsi di questi eventi la sospensione delle rate verrà concessa ma solo per un determinato periodo di tempo. Parliamo di 6 mesi se l’interruzione o la riduzione del lavoro ha una durata tra 30 e 150 giorni lavorativi, di 12 mesi per un’interruzione o riduzione tra 151 e 302 giorni lavorativi e di 18 mesi con oltre 303 giorni lavorativi.
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